I consiglieri della lista “VIVERE TREZZO ” nel comunicare la rinuncia al gettone di presenza spettante per gl’impegni legati al ruolo di consigliere comunale, al fine di incrementare il “Fondo comunale di solidarietà contro la crisi”, inviano un documento con alcune osservazioni da tenere in considerazione nell’emanazione del Bando relativo all’utilizzo del Fondo in questione.
Da un più approfondito esame delle linee guida approvate nel C.C. del 19/11 u.s. sono emerse alcune questione che potrebbero a nostro parere dare esiti distorti rispetto agli obiettivi del fondo, dando esiti diversi da quanto ci si propone.
Siamo sicuri che le SS. LL. vogliano accogliere queste considerazioni come un contributo costruttivo finalizzato a rendere l’iniziativa il più possibile utile e in grado di raggiungere un maggior numero di soggetti interessati e in particolare i più bisognosi di aiuto.
Entrando nel merito delle linee guida:
1. si intravede una contraddizione tra il punto 2 delle linee guida e il punto 3.1 lett. a) in quanto la cassa integrazione, la mobilità, la disoccupazione ecc. danno accesso ad indennità da parte dell’INPS, che nel suddetto punto 2 sarebbero causa di esclusione.
2. In presenza di voucher o contributi regionali, provinciali o comunali si esclude a priori l’accesso al fondo straordinario, oppure è possibile prevedere una integrazione fino al raggiungimento della somma massima spettante?
3. nel caso di contenziosi aperti tra il richiedente e l’ente pubblico dovuto al mancato pagamento di servizi erogati (mensa, trasporto scolastico ecc.) proprio a causa della difficoltà finanziaria dovuta alla perdita del lavoro, si esclude l’accesso al fondo straordinario oppure è possibile prevederlo salvo detrarre quanto dovuto o già erogato?
4. svolgimento di attività di volontariato da parte di un componente del nucleo famigliare, fermo restando le perplessità espresse in sede di C.C. dalla lista VT , in quanto il requisito risulta estraneo alla materia trattata, si suggerisce che la priorità venga data solo dopo aver stilato la graduatoria finale in base ai rimanenti requisiti e che venga considerato titolo preferenziale solo a parità di punteggio.
5. il requisito di aver lavorato per almeno 180 giorni nell’anno precedente escluderebbe tutti coloro che erano stati licenziati, in cassa integrazione o in mobilità prima del 2011 quindi tutti coloro che avrebbero più bisogno.
6. la presentazione relativa ai pagamenti delle utenze, deve intendersi anche di bollettini a cui non si è riusciti a far fronte proprio per la riduzione del reddito.
Dalla tabella presentata nelle linee guida sembrerebbe che il calcolo dell’ISEER , che già contiene in sé il parametro di riferimento al n. di persone nella famiglia, è nuovamente legato al PSE, facendo contare 2 volte la componente del n. persone famiglia, in tal caso si creerebbero forti distorsioni ed ineguaglianze nella erogazione del contributo.
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